L’etichettatura dei prodotti alimentari

L’etichettatura degli alimenti risponde a particolari regole, volte principalmente alla tutela della salute e della sicurezza di chi consuma il prodotto. Scorriamo qui le informazioni salienti al riguardo.

La normativa che disciplina l’etichettatura da apporre agli alimenti è principalmente di matrice europea ed è dettata in particolare dal Regolamento UE 1169/2011. Ogni Stato Membro UE vi ha affiancato norme nazionali a ulteriore regolamentazione della materia.

I principi della normativa

Il Regolamento cardine della materia si pone come obiettivo un elevato livello di protezione della salute e degli interessi dei consumatori e si propone di dar loro, tramite la resa delle informazioni sugli alimenti, gli strumenti necessari per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro. È questo il fine per cui la normativa prevede che alcune informazioni siano fornite obbligatoriamente e si premura che esse siano quelle che la maggioranza dei consumatori ritiene necessarie, in quanto particolarmente significative e utili alla scelta consapevole.

La normativa però non dimentica anche l’esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato interno europeo: una legislazione uniforme nell’UE pone le basi per la libera circolazione degli alimenti, che in tal modo non trovano barriere all’ingresso nei diversi stati membri. Le norme, dunque, stabiliscono anche criteri uniformi di produzione e vendita, che sono a garanzia anche degli interessi dei produttori, che possono in tal modo commercializzare i loro prodotti in tutta l’Unione certi di operare in condizione di legittimità.

Si tratta di due degli obiettivi cardine di tutta la normativa in materia di diritto alimentare dell’UE: garantire l’elevato livello tutela della salute e sicurezza pubblica e del consumatore e al contempo garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo.

I soggetti

Come abbiamo visto, la normativa fa riferimento alla figura del consumatore. Per l’esattezza il Regolamento UE 1169/2011 fa riferimento al consumatore finale come definito dal Reg. CE 178/2002, vale a dire il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare.

Riguardo invece al soggetto obbligato al rispetto delle norme in materia di etichettatura, il Regolamento chiarisce (art. 8) che si tratta dell’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se esso ha sede fuori dall’UE, l’importatore nel mercato dell’Unione. E dunque la corretta informazione è responsabilità di colui al cui nome il prodotto è venduto e scambiato, indipendentemente che sia il produttore dell’alimento di cui si tratta.

Le caratteristiche delle informazioni

Sulla scorta dei principi e degli obiettivi sopra visti, è previsto che le informazioni fornite ai consumatori siano dotate di particolari caratteristiche, vale a dire:

  • non devono indurre in errore il consumatore rispetto alle caratteristiche dell’alimento;  
  • non devono indurre in errore il consumatore attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede o suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, o suggerendo la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, se esso, normalmente presente, è stato sostituito con uno diverso;
  • devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore;  
  • salve alcune deroghe, non devono attribuire ai prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia né fare riferimento a tali proprietà. 

Si riconosce, in queste previsioni, l’eco della normativa generale a protezione dei consumatori: anch’essa ha matrice europea – è dettata in diverse direttive UE – e trova declinazione e razionalizzazione in Italia nel Codice del Consumo, in cui è possibile ritrovare la medesima ratio delle previsioni di cui stiamo scrivendo. Basti il cenno al primo articolo del Codice che richiama il fine di “assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti” e agli articoli riguardanti le informazioni da rendere ai consumatori.

Le informazioni obbligatorie 

La normativa indica in maniera precisa quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta. Per ciascuna di esse prevede altresì specifiche indicazioni di redazione.

Tra le informazioni che devono obbligatoriamente essere rese secondo la legislazione europea, si annoverano: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti, con la specificazione di qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze; la quantità netta dell’alimento e la quantità di alcuni specifici ingredienti; il termine di conservazione o la data di scadenza;  le condizioni di conservazione e d’impiego, comprese le istruzioni d’uso ove opportuno; i dati di chi commercializza il prodotto; a volte il paese d’origine o luogo di provenienza; la dichiarazione nutrizionale. In caso di bevande alcoliche, anche il titolo alcolometrico.

La legislazione italiana aggiunge a questo elenco due ulteriori informazioni: l’indicazione del lotto a cui appartiene l’alimento e l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. 

La presentazione delle informazioni obbligatorie 

La normativa si occupa anche di disciplinare il modo in cui le informazioni devono essere fornite, sempre al fine di garantire il rispetto dei principi che illuminano la materia, citati sopra: esse devono essere rese sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio, devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili, con l’uso di un carattere di scrittura di grandezza idonea allo scopo, indicata dalla normativa stessa.

Le informazioni, inoltre, devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro nei quali l’alimento è commercializzato. Pertanto, nel nostro Paese è necessario che siano rese in lingua italiana.

Le informazioni volontarie sugli alimenti

Chi commercializza il prodotto alimentare può decidere di fornire anche informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. La normativa individua specificamente quali esse siano e come a loro volta debbano essere rese.  

Si possono fornire ad esempio informazioni riguardanti l’eventuale presenza di allergeni; l’idoneità dell’alimento per vegetariani o vegani; l’assenza o ridotta presenza di glutine.

Queste devono essere fornite con le stesse caratteristiche previste per le informazioni obbligatorie. Inoltre, non devono essere ambigue o confuse bensì precise, chiare e facilmente comprensibili; se del caso, devono essere basate su dati scientifici pertinenti.

Foto di Luba Ertel.
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