Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti.
Oggi vi parliamo della clausola di forza maggiore.
La forza maggiore è una forza così potente che non è possibile resistervi.
È costituita da eventi straordinari
non prevedibili, fuori dal ragionevole controllo di chi ne è colpito e quindi dalla sua capacità di evitarli
e superarli.
Il diritto riconosce che un soggetto che viene affetto da tali eventi non possa essere responsabile delle conseguenze che essi hanno sul suo comportamento.
Infatti chi è colpito da un evento di forza maggiore non è ritenuto responsabile del mancato adempimento della sua prestazione.
La forza maggiore, pur riconosciuta nei diversi ordinamenti statali, è disciplinata in modo diverso da ciascuno di essi e a volte in maniera lacunosa.
Per prevenire dubbi e incertezze interpretative su cosa costituisca forza maggiore e su che conseguenze questi eventi abbiano nel contratto, in particolare se avviene con parti di Paesi diversi, è consigliabile inserire una clausola apposita nel testo.
La clausola prevede che la parte che è tenuta ad una prestazione sia esonerata dall’adempiere al contratto e dal risarcire i conseguenti danni all’altra parte nel caso in cui la prestazione a cui è tenuta diventi impossibile per eventi straordinari, non prevedibili, fuori dal suo ragionevole controllo e quindi dalla sua capacità di evitarli e superarli.
Prevede generalmente che se l’evento è temporaneo, la prestazione sia sospesa fino a quando l’evento non cessa ed essa diventi nuovamente eseguibile. Infine prevede che le parti abbiano facoltà di risolvere (sciogliere) il contratto quando l’evento perduri fino al punto di rendere non più perseguibile l’obiettivo che esse si erano prefisse.
L’impossibilità della prestazione e quindi gli eventi che la provocano devono essere estranei ai rischi che per l’attività dedotta in contratto sono tipici e normali e che sono straordinari anche per il contesto economico, geografico, sociale in cui la prestazione deve essere resa.
L’inserimento della clausola può avvenire
- Tramite richiamo delle clausole stilate da organizzazioni internazionali riconosciute
- Tramite scrittura in autonomia delle parti
La clausola della Camera di Commercio Internazionale definisce cos’è la forza maggiore e quando può essere invocata; fornisce una lista esemplificativa di eventi che tradizionalmente vengono riconosciuti costituire casi di forza maggiore; disciplina il meccanismo di funzionamento della clausola ed in particolare le notifiche della parte colpita all’altra parte; definisce le conseguenze sul contratto del prodursi della forza maggiore.
Le parti possono scegliere di dare alla clausola la forma che ritengono più adatta al proprio caso e quindi redigerla secondo la propria autonomia e volontà. Questo comprende la facoltà di includere o escludere alcuni eventi dal novero di quelli ritenuti di forza maggiore o di individuare particolari forme di comunicazione o termini di notifica e risoluzione.
Foto di Johannes Plenio.
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