Da qualche anno è stata introdotta la possibilità, per le srl PMI, di creare categorie di quote a cui siano ricollegati diritti diversi rispetto a quelli attribuiti ai soci detentori di quote ordinarie.
Le evoluzioni del diritto commerciale e societario, dalla riforma del 2003 a seguire, hanno modificato in maniera sensibile la disciplina delle società e, in particolare, hanno reso più flessibile il modello della società a responsabilità limitata.
Rispetto alle diverse previsioni introdotte, qui scriviamo dello strumento delle quote speciali nelle srl PMI.
Ricordiamo brevemente che la società a responsabilità limitata è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, ed è uno dei modelli più diffusi e adottati nel nostro Paese.
Quando si parla di srl PMI ci si riferisce a società a responsabilità limitata che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Danno lavoro a meno di 250 persone
- Hanno un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro
- Hanno un bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.
(TUF e Reg. UE 2017/1129).
Se una srl rientra nei parametri visti ed è quindi qualificabile come PMI, può creare delle categorie di quote speciali a cui far corrispondere diritti diversi da quelli attribuiti ai soci detentori di quote ordinarie. La facoltà è prevista all’art. 26 del decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012, tramite la modifica a detto articolo operata dal decreto legge 50/2017 convertito nella legge 96/2017.
E dunque l’atto costitutivo delle srl PMI può creare dette categorie di quote, determinandone liberamente il contenuto, anche in deroga:
- alle previsioni del secondo e terzo comma dell’articolo 2468 del codice civile.
- al quinto comma dell’articolo 2479, prevedendo la creazione di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione o diritti di voto limitati.
Ciò significa che queste quote possono attribuire diritti in misura non proporzionale alla partecipazione del socio e che possono incidere anche su materie diverse dall’amministrazione della società e dalla distribuzione di utili.
E quindi sarà possibile creare quote speciali che attribuiscono ai titolari dei diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, ad esempio un peso del voto maggiore rispetto al capitale sociale sottoscritto, se a quella categoria di soci si vuole attribuire una predominanza nelle decisioni assembleari pur a fronte di una partecipazione ridotta. Si pensi alle società a partecipazione pubblica e al diritto di voto o di veto che si voglia attribuire all’ente pubblico partecipante.
E viceversa si potrà attribuire un potere di voto ridotto o addirittura escludere il diritto di voto per altre categorie di soci, ad esempio nel caso si voglia permettere l’ingresso di soci finanziatori senza poteri decisori in assemblea.
Sarà certamente possibile anche attribuire a quote speciali un diritto ai dividendi maggiore o minore rispetto alla proporzione della partecipazione: anche in tal caso il pensiero va a soci finanziatori, che a fronte di una determinata partecipazione potrebbero vedersi attribuito un diritto agli utili in misura maggiore ad essa.
Si potranno usare le quote speciali anche per attribuire diritti riguardanti aspetti ulteriori, ad esempio in materia di controllo societario o di prelazione sulla compravendita di altre quote.
Si vede dunque che i diritti particolari possono essere sia nel senso di aumento dell’ampiezza dei medesimi rispetto a quelli dei soci ordinari sia nel senso della loro contrazione.
Una cosa rilevante da sottolineare è che i diritti attribuiti con le quote speciali seguono le quote anche in caso di cessione: l’eventuale acquirente o erede della quota acquisirà anche i diritti connessi alla medesima.
Questo le differenzia dai diritti particolari attribuiti al socio di srl secondo il terzo comma dell’art. 2468 c.c., che invece sono attribuiti a titolo personale e non si trasferiscono, a meno di apposita previsione statutaria, e che possono solo essere nel senso dell’accrescimento.
Non è necessario che le quote speciali siano molteplici: è possibile che lo statuto della srl PMI ne preveda solamente una e che quindi la diversa disciplina dei diritti riguardi un unico socio. Viceversa è possibile anche che le quote speciali siano diverse e differenziate tra loro.
Come detto, tali quote devono essere previste dallo statuto, pertanto potranno essere disciplinate sin dal momento della costituzione societaria o introdotte successivamente, tramite la decisione assembleare con le maggioranze richieste per la modifica statutaria.
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