Quando ci si trova a rivelare a potenziali partner o contraenti alcune informazioni la cui riservatezza è rilevante per la propria impresa, è importante valutare strumenti a protezione delle informazioni scambiate.
Nei rapporti tra operatori del mercato può accadere che sia necessario scambiare informazioni che, per chi le possiede e comunica, hanno un rilevante valore economico.
Ad esempio, può accadere che, nella trattativa per una cessione di quote societarie, il potenziale acquirente voglia conoscere le particolari soluzioni tecniche adottate dalla società per la realizzazione dei propri prodotti o il software che ha sviluppato, in modo da valutare l’opportunità di procedere o meno all’acquisto.
Può accadere che lo stesso valga per un potenziale finanziatore della società che, prima di erogare il finanziamento, vuole conoscere la solidità di questa società – e quindi conoscerne ad esempio le soluzioni industriali e il bacino di clienti, così come la situazione contabile, finanziaria e patrimoniale.
Per ottenere una rilevante commessa una società può vedersi richiedere, dal potenziale cliente, di conoscere la specifica formula chimica sviluppata per la produzione del materiale che realizza.
Per permettere al proprio fornitore di realizzare il componente di cui ha bisogno, la società cliente può dover consegnare a costui i disegni del proprio prodotto finale.
Due aziende decidono di sviluppare congiuntamente progetti di ricerca, condividendo reciprocamente i risultati dei loro precedenti progetti.
Un’agenzia che segue la comunicazione di un’impresa ha bisogno di conoscerne tutti i clienti e i contatti.
Come fare quindi a conciliare l’esigenza di rendere note queste informazioni per assicurarsi la stipula di un accordo e al contempo proteggerne la riservatezza?
Soccorre in tal caso l’accordo di riservatezza o, come è anche noto, il non disclosure agreement.
Si tratta di un contratto atipico, vale a dire di un accordo che non è disciplinato in quanto tale dal nostro ordinamento, ma che viene comunque riconosciuto sulla base dell’art. 1322 del codice civile: l’articolo ammette l’autonomia negoziale delle parti, consentendo che esse determinino liberamente il contenuto dei contratti, nei limiti previsti dalla legge, e prevedendo espressamente che le parti possano concludere contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dal codice, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Nel caso specifico, si riconosce l’interesse alla tutela della riservatezza delle informazioni che abbiano valore economico per chi le possiede.
Considerato il loro scopo e il processo in cui si inseriscono, questi contratti sono generalmente collaterali agli accordi principali a cui si agganciano; a volte invece sono integrati in questi stessi contratti come apposite clausole di non disclosure.
L’esigenza di riservatezza può essere reciproca – come nell’esempio del progetto R&D sviluppato congiuntamente da due società che condividono ciascuna le proprie scoperte precedenti – o solamente di una delle parti. In base a questa circostanza, gli accordi possono prevedere il vincolo di riservatezza per una sola parte o per entrambe.
Generalmente, il non disclosure agreement prevede:
- Una premessa che dà conto della relazione delle parti e dell’opportunità o necessità dello scambio di informazioni;
- L’indicazione di quali siano le informazioni ritenute sensibili che devono rimanere riservate;
- L’individuazione di quali informazioni, invece, non siano da ritenere riservate e quindi escluse dall’accordo;
- Quali siano gli scopi per cui è consentito l’uso delle informazioni riservate e quindi quali siano le azioni che si possono compiere riguardo a dette informazioni;
- Quali siano i comportamenti che invece le parti non possono adottare, sempre a tutela della riservatezza delle informazioni;
- Le conseguenze per l’inadempimento del contratto e quindi per la violazione della riservatezza che vi è prevista; generalmente fra esse è compreso il risarcimento del danno patito da chi subisce la divulgazione non autorizzata;
- Come dovranno essere gestite le informazioni scambiate al termine del contratto.
È sempre opportuno considerare la sottoscrizione di un simile accordo nel momento in cui si rivelano a potenziali partner, clienti o fornitori informazioni rilevanti per la vita e il prosperare della propria impresa.
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