Eccessiva onerosità sopravvenuta, hardship, clausole contrattuali a rimedio

Una clausola contrattuale di hardship disciplina in via preventiva le conseguenze del caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta così gravosa da determinare uno squilibrio contrattuale eccessivo. Permette quindi la gestione di questa eventualità in maniera rapida e predefinita e limita le perdite della parte colpita e le liti sul tema.

Cos’è

Può accadere che una delle parti di un contratto si trovi a dover rendere una prestazione divenuta più gravosa di quanto fosse ragionevolmente prevedibile al momento in cui il contratto è stato stipulato, a causa di eventi fuori dal controllo della parte, che quest’ultima non può ragionevolmente evitare o superare.

Il diritto contempla questa evenienza poiché si è ritenuto che fosse necessario approntare dei meccanismi di rimedio a favore della parte che ne viene colpita e di conseguenza penalizzata.

Ad ogni Paese la sua normativa 

I diversi ordinamenti nazionali, pur riconoscendo la fattispecie, la disciplinano in modo differente. In alcuni ordinamenti la legge impone alle parti di rinegoziare il contratto – e quindi di stabilire un nuovo accordo che tenga conto delle mutate condizioni. In altri di chiedere l’intervento del giudice affinché sia costui a ridefinire gli estremi del contratto tra le parti. In altri ancora è prevista la possibilità di risolvere il contratto.
Pertanto il rimedio dipenderà da quale sia la legge nazionale applicabile al contratto.

In Italia

In Italia ad esempio il tema si trova disciplinato nel codice civile: l’art. 1467 c.c. prevede che la parte contrattuale colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, possa domandare la risoluzione del contratto.

L’altra parte può evitare la risoluzione del contratto offrendo di modificare le condizioni del contratto in modo da ripristinarne l’equilibrio.

L’art. 1468 c.c. stabilisce che, se il contratto prevede obbligazioni per una sola delle parti, questa può chiedere che la sua prestazione sia ridotta o ne sia cambiata la modalità di esecuzione, in modo che detta prestazione sia equa.

Discipline di organismi internazionali: Unidroit

Anche organismi internazionali propongono discipline che le parti possono scegliere di applicare al contratto.

L’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) è un’organizzazione intergovernativa indipendente che si prefigge di individuare i metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto civile ed in particolare commerciale tra gli Stati aderenti e di formulare strumenti giuridici uniformi, principi, regole per raggiungere questi obiettivi.

Tra gli strumenti di armonizzazione redatti da UNIDROIT ci sono anche i Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, che le Parti possono scegliere di applicare in toto al proprio contratto. E’ prevista anche la anche la facoltà di utilizzarne singole clausole.

Al capitolo 6, sezione 2, i Principi UNIDROIT:

  1. Definiscono l’hardship come il verificarsi di “eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti o per la diminuzione del valore della controprestazione” ed essi “si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto, “non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto”, “sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata” e “il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata”.
  2. Prevedono che in tal caso la parte svantaggiata abbia diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto; in caso di fallimento della negoziazione, ciascuna parte può rivolgersi a un giudice, che potrà risolvere il contratto o modificarlo per ripristinare l’equilibrio.
 

L’utilità di inserire la clausola di hardship in un contratto

Abbiamo detto che la fattispecie è riconosciuta nei diversi ordinamenti ma regolata in maniera diversa da legislazione a legislazione.

Per prevenire dubbi e incertezze interpretative in particolare in contratti che coinvolgono parti di Paesi diversi, inserire una clausola nel contratto è buona prassi. Una simile clausola è particolarmente utile quando i rimedi proposti dalla legge applicabile non corrispondono alle esigenze delle parti. Infatti il contratto potrà proporre una soluzione diversa da quella prevista dalla legge applicabile al contratto.

La forma delle clausole contrattuali

L’autonomia contrattuale – e quindi la facoltà delle parti di disciplinare i propri rapporti come meglio credono – è riconosciuta ampiamente nei diversi ordinamenti.
Ciò consente di scegliere se inserire o meno la clausola nel proprio contratto e anche di darle la forma che si ritiene più adatta al proprio caso.

Questa clausola potrà prevedere ad esempio: che le parti debbano fare un tentativo di rinegoziazione e, nel caso di fallimento, esso sia risolto; di attribuire ad un terzo arbitratore di decidere come il contratto debba essere modificato per ristabilire l’equilibrio; di affidare la variazione contrattuale ad un giudice.
Potrà anche prevedere che i diversi rimedi possano essere esperiti di seguito, quando uno di essi non abbia successo.

Potrà prevedere ogni altra soluzione che sia ritenuta equa dalle parti e che non sia in contrasto con la legge.

Alcune organizzazioni internazionali hanno stilato delle clausole di forza maggiore che possono essere richiamate nei contratti per disciplinare questa occorrenza.

 
Tra di esse si segnala la clausola di hardship elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). Questa prevede la propria applicabilità nel caso in cui la parte colpita dimostri che:
 
  • L’esecuzione delle sue obbligazioni è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo, non ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del contratto,
  • Non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l’evento o i suoi effetti.

Nel caso in cui dimostri quanto detto:

  • Le parti sono tenute a negoziare nuove condizioni contrattuali che tengano conto dell’evento. 

Se la rinegoziazione fallisce, le parti possono optare per:

  • Risoluzione del contratto
  • Affidamento a giudice o arbitro della rinegoziazione o risoluzione

Foto di Jametlene Reskp.
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