I novel food: cosa sono e come sono regolati

A volte l’attenzione della stampa e la curiosità della gente sono suscitate dall’introduzione in commercio di nuovi alimenti. Si tratta di una pratica che segue regole precise e un iter regolamentato.

Cosa sono i novel food

La principale regolamentazione dei novel food è di matrice europea: il primo Regolamento a occuparsene è stato il (CE) 258/97, sostituito poi dal Regolamento (UE) 2015/2283. In entrambi i regolamenti i novel food sono definiti come tutti quegli alimenti che non sono stati consumati in maniera significativa dall’uomo in Unione Europea prima del 15 maggio 1997 (data del primo regolamento citato).

Possono essere novel food sia alimenti già consumati in altre parti del mondo, come gli insetti commestibili, sia alimenti sviluppati utilizzando nuove tecnologie o nuovi processi produttivi, come la carne prodotta in laboratorio partendo da cellule di carne bovina.

Tra quelli già entrati in commercio, possiamo pensare ai semi di chia, all’alga spirulina. Tra quelli che hanno recentemente suscitato interesse, pensiamo alla farina di grilli.

Che caratteristiche devono avere per entrare in commercio

Per poter arrivare alla tavola degli abitanti UE, i novel food devono possedere determinate caratteristiche, e precisamente:

  • Non devono presentare rischi per la salute umana;
  • Devono possedere un’adeguata etichettatura, in modo tale che i consumatori non siano tratti in inganno;
  • Nel caso sostituiscano alimenti già esistenti, non devono differenziarsi da questi nel senso di possedere caratteristiche nutrizionali svantaggiose per chi li consuma.

Si vede dalle caratteristiche richieste come sia determinante la tutela dei consumatori, elemento chiave della legislazione europea in materia alimentare.

Come si ottiene l’autorizzazione al commercio

Il Regolamento (UE) 2015/2283 ha centralizzato la procedura di autorizzazione per la messa in commercio dei novel food, che ora avviene a livello europeo.

Si deve infatti presentare una richiesta online direttamente alla Commissione Europea, redatta secondo le linee guida dell’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti). La richiesta deve contenere i dati scientifici che provano la sicurezza dell’alimento.

È la stessa EFSA a procedere alla valutazione scientifica della richiesta; sulla base della sua valutazione la Commissione rilascerà o meno l’autorizzazione al commercio, inserendo il novel food nella Lista degli alimenti ammessi, indicando precisamente le sue caratteristiche.  Solo gli alimenti autorizzati e inseriti nella Lista possono essere messi in commercio.

 

È prevista una procedura semplificata nel caso si tratti di un alimento frutto di agricoltura o allevamento che sia regolarmente consumato in paesi extra UE e si sia dimostrato sicuro nei paesi di consumo, alla luce dell’uso continuato per un periodo di almeno 25 anni.

Se il richiedente l’autorizzazione fornisce adeguata documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo, questo alimento viene autorizzato per essere immesso sul mercato.

Foto di Ramin Talebi.
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