La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali, i casi particolari

Il titolare del trattamento è tenuto a raccogliere valide manifestazioni del consenso al trattamento dei dati. Egli dunque deve gestire adeguatamente la raccolta del consenso, in particolare nel caso di persone che, per età, provvedimenti, caratteristiche, non hanno la necessaria capacità per esprimerlo o per le quali l’accesso alle informazioni risulta difficoltoso.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679, indicato anche come GDPR) prevede che il consenso dell’interessato sia una delle condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati dell’interessato stesso da parte del titolare del trattamento.

I soggetti coinvolti

Ricordiamo innanzitutto che è titolare del trattamento ogni soggetto che, nell’ambito della propria attività professionale, imprenditoriale o istituzionale, stabilisce le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali e che raccoglie e tratta dati personali tramite processi automatizzati o manuali; mentre è interessato la persona fisica i cui dati personali sono raccolti e trattati.

Il consenso quale manifestazione di volontà

Teniamo conto di seguito in cosa consiste il consenso: in una manifestazione di volontà


La normativa chiarisce le caratteristiche di questa manifestazione: deve essere libera, specifica, informata e inequivocabile, basata su informazioni – che il titolare deve fornire – rese in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice. 


Se dunque la prescrizione di legge sembra di facile attuazione, dato che apparentemente basta che il titolare del trattamento individui l’interessato, lo informi adeguatamente e chieda il suo consenso, così non è quando l’interessato ha particolari caratteristiche o è sottoposto a misure che restringono la sua capacità d’agire, necessaria per esprimere valido consenso. È opportuno allora che ogni titolare del trattamento prenda in considerazione i casi seguenti e adotti le soluzioni specifiche per ognuno di essi. 

I minori d’età

Il primo caso riguarda l’interessato minorenne, che in quanto tale non è dotato della capacità d’agire. La capacità di compiere validamente gli atti che discendono dai propri diritti e obblighi, infatti, si acquista col compimento dei 18 anni di età. 
La prestazione del consenso al trattamento dei dati, essendo un atto giuridico, segue la disciplina generale, tranne che per il trattamento in ambito ICT. 


I minori dunque sono rappresentati legalmente dai genitori e per il consenso al trattamento dei dati basta la manifestazione di volontà di uno di essi. Questo quando entrambi i genitori sono in famiglia oppure si tratti di genitori separati o divorziati con affido condiviso. 


Se invece i genitori sono separati e il giudice ha disposto l’affido esclusivo ad uno solo di essi, è solo quest’ultimo genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Può accadere che la responsabilità rimanga a uno solo genitore anche in casi diversi, Se per provvedimento del tribunale ad uno dei genitori sia stata revocata la responsabilità genitoriale, sarà l’altro genitore ad esercitarla in via esclusiva.


Può accadere anche che a entrambi i genitori sia revocata la responsabilità genitoriale o che il minore sia orfano o in stato di abbandono. In questi casi il tribunale gli nomina un tutore, che eserciterà la sua rappresentanza legale – e per il tema che ci interessa, sarà colui che esprimerà il consenso al trattamento dei dati. 


Sarà sempre il tutore a svolgere questo ruolo anche nel caso in cui il minore sia in affido familiare o ospitato in una comunità educativa o familiare. I genitori affidatari o i responsabili della comunità potranno prendere alcune decisioni riguardanti il minore solo se delegati dal tutore.


Il minore che ha compiuto 14 anni potrà prestare il consenso in autonomia quando i suoi dati sono trattati in relazione ai servizi della società dell’informazione (servizi offerti dalla tecnologia digitale e informatica, quali social network o piattaforme online), per espressa previsione di legge (art. 8 Reg. 679/2016 e art. 2 quinquies D. lgs. 196/2003). Le informazioni riguardanti il trattamento gli devono essere fornite con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, accessibile e comprensibile, in modo che il minore le possa comprendere facilmente.

Altri casi di capacità d’agire totale o parziale

È previsto un altro caso di incapacità d’agire nel nostro ordinamento, quello della persona interdetta. L’interdizione è un provvedimento sempre meno utilizzato, tuttavia può ancora accadere che una persona sia dichiarata incapace d’agire e dunque sia sottoposta a tutela in maniera analoga ai minori privi di genitori esercenti la responsabilità genitoriale. 


In questo caso il consenso e le decisioni riguardanti l’interdetto devono essere prese dal tutore.


Altra misura poco utilizzata ma tuttora presente è quella dell’inabilitazione: è una misura di protezione adottata nei confronti di persone con il cui stato d’infermità mentale non sia così grave da prevedere l’interdizione. All’inabilitato è affiancato un curatore, il cui assenso è necessario per gli atti di straordinaria amministrazione. 


Ai due precedenti provvedimenti viene sempre più preferita la soluzione dell’amministrazione di sostegno. Essa è prevista per la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. 


In questo caso può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare. Lo stesso giudice provvede anche a stabilire quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e quali può compiere da solo. 


Il titolare è tenuto dunque a verificare, con la collaborazione dell’amministrazione di sostegno, se la manifestazione del consenso debba essere prestata dal beneficiario o se sia necessario l’affiancamento dell’amministratore di sostegno. 

È necessaria la massima fruibilità e comprensibilità delle informazioni da parte dell’interessato

I casi di incapacità o di diminuita capacità non esauriscono le ipotesi in cui sono necessari particolari attenzioni riguardo alla raccolta del consenso e soprattutto alla resa delle informazioni necessarie affinché sia espresso validamente. 


Perché sia espresso un valido consenso, infatti, è necessario che le informazioni sull’uso dei dati personali siano rese dal titolare del trattamento pienamente accessibili e comprensibili a chi quel consenso lo deve esprimere. 


Il titolare del trattamento, pertanto, deve assicurarsi che le informazioni e le modalità di resa del consenso siano fruibili e chiare all’interessato straniero che non padroneggia l’italiano. Costui potrà infatti esprimere valido consenso solo dopo che le informazioni gli siano state rese comprensibili. Un’adesione solamente formale, infatti, ad un testo non conosciuto e non compreso, non è considerato valido consenso al trattamento dei dati. Le informazioni e le modalità di raccolta del consenso vanno tradotte in una lingua comprensibile al destinatario, se del caso anche tramite l’assistenza di un mediatore linguistico.  


La stessa attenzione va osservata nei confronti di un interessato portatore di una disabilità che pregiudica la fruibilità delle informazioni: è essenziale infatti che costui abbia accesso alle informazioni e possa comprenderle pienamente, per lo stesso motivo appena espresso. 


Se l’interessato è portatore di disabilità che possano pregiudicare la conoscenza o la comprensione delle informazioni, queste devono essergli fornite con mezzi tali da assicurare che egli ne abbia piena conoscenza. Ad esempio, nel caso egli sia ipovedente, si potrà fornire una versione in forma orale delle informazioni o la traduzione del testo in sistema di scrittura Braille.


Solo a seguito di questo potrà considerarsi valida la prestazione del suo consenso. 
L’appropriata attenzione del titolare del trattamento e l’individuazione dei casi particolari gli permetterà di gestire ogni ipotesi nel modo corretto. 

Foto di Markus Winkler.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattateci all’indirizzo studioATtommasinimartinelli.it.
È consentita la diffusione parziale purché ne sia citata la fonte.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email