Pillole – Le condizioni generali di contratto

Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti. 

Oggi vi parliamo delle condizioni generali di contratto.

Sono le condizioni contrattuali che un soggetto applica uniformemente ai propri contratti: ad esempio un venditore riguardo alle condizioni contrattuali a cui vende i propri prodotti, un fornitore di servizi rispetto alle condizioni a cui presta i propri servizi.

Le condizioni generali di contratto sono 

  • predisposte unilateralmente dal soggetto che le utilizza e propone; 
  • efficaci nei confronti dell’altra parte contrattuale se questa se ne ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto.

Sono quindi clausole accettate dall’altra parte per adesione, dato che non ha contribuito al loro concepimento.

Nel caso in cui le parti concordino di regolare diversamente qualche aspetto del contratto, le clausole concordate tra di esse prevarranno su quelle previste dalle condizioni generali.

 

Nel caso in cui le condizioni generali contengano clausole vessatorie, queste valgono solamente se sono state approvate espressamente per iscritto dall’altra parte contrattuale. 

Le clausole vessatorie sono quelle che prevedono: 

a favore di chi le ha redatte:

  • Limitazioni di responsabilità
  • facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione 

a sfavore dell’altra parte del contratto: 

  • decadenze 
  • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
  • restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi 
  • proroga tacita o rinnovo tacito del contratto
  • clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. 

Nel caso in cui le condizioni generali si applichino a un contratto con un cliente consumatore, le clausole vessatorie hanno una diversa disciplina.

Sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede di chi le ha predisposte, provocano a sfavore del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Alcune clausole vessatorie sono considerate sempre nulle.

Ad esempio:

  • quelle che escludono o limitano la responsabilità dell’impresa in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione dell’impresa;
  • quelle che escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti dell’impresa per l’inadempimento del contratto;
  • quelle che prevedono l’applicazione al consumatore di clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto.

Altre clausole vessatorie sono valide solo se sono state oggetto di trattativa individuale col consumatore. Tra di esse ad esempio:

  • quelle che riconoscono solo alla parte professionista la facoltà di recedere dal contratto;
  • quelle che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo, il pagamento di una somma di denaro d’importo manifestamente eccessivo;
  • quelle che consentono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso;
  • quelle che consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo.

Foto di Gabrielle Henderson.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. 

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