Pillole – Risoluzione, recesso, rescissione del contratto

Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti. 

Oggi vi parliamo di risoluzione, recesso e rescissione del contratto.

Un contratto può interrompersi prima della sua naturale scadenza per diverse ragioni. Tra queste ci sono la risoluzione, il recesso, la rescissione.

Risoluzione

Se un contratto prevede prestazioni reciproche tra le parti e una delle parti non adempie alle proprie, l’altra parte può chiederne l’adempimento o la risoluzione, in giudizio.

La parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento anche inviando alla parte inadempiente una comunicazione in cui concede a quest’ultima un termine, non inferiore a 15 giorni, per adempiere alle proprie obbligazioni, dichiarando che, decorso il termine senza che l’altra parte vi abbia adempiuto, il contratto dovrà intendersi risoluto.
Decorso effettivamente il termine senza che vi sia stato adempimento, il contratto sarà effettivamente risoluto.

La parte adempiente può chiedere la risoluzione anche nel caso in cui vi sia una apposita clausola contrattuale che preveda tale facoltà (clausola risolutiva espressa), nel caso di inadempimento di specifiche obbligazioni indicate nella clausola medesima. Al verificarsi dell’inadempimento previsto nella clausola contrattuale, basterà che il contraente dichiari alla parte inadempiente di volersi avvalere di detta clausola e il contratto ne risulterà risoluto.

È possibile chiedere la risoluzione del contratto che prevede prestazioni reciproche da parte del contraente la cui la prestazione è diventata eccessivamente gravosa a causa di eventi fuori dall’ordinario e imprevedibili. In tal caso l’altra parte può offrire di modificare il contratto in modo da ristabilirne l’equità e mantenerlo quindi in vita.

Recesso

Il contratto può prevedere, a favore di una o di tutte le parti, la facoltà di recedere dal contratto.

In tal caso, il contraente potrà esercitare tale facoltà secondo le modalità e i termini previsti dall’apposita clausola, liberandosi quindi dal vincolo contrattuale.

Rescissione

Il contraente può domandare la rescissione del contratto, avanti al giudice competente:

  • Se ha stipulato il contratto assumendosi obbligazioni squilibrate, per lui particolarmente gravose, spinto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo di un danno grave alla persona (ad es. la morte, gravi lesioni), necessità di cui l’altra parte era a conoscenza;
  • Se ha stipulato il contratto a condizioni squilibrate a causa di uno stato di bisogno da cui l’altra parte ha tratto vantaggio; è necessario che tale squilibrio corrisponda almeno alla metà del valore della prestazione.

Foto di Steve Johnson.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattateci all’indirizzo studioATtommasinimartinelli.it.
È consentita la diffusione parziale purché ne sia citata la fonte.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *