Può accadere che negli organi societari si verifichino ipotesi di stallo decisionale. È opportuno quindi prevedere delle misure che possano superare questo ostacolo alla fluida gestione della società.
Si verifica uno stallo decisionale quando i soci in assemblea o gli amministratori di una società non riescono ad esprimere la maggioranza necessaria di voti per prendere le decisioni a cui sono chiamati. Questo può comportare sia ostacoli all’operatività (ad es. perché manca il consenso alla stipula di un particolare contratto o all’affrontare una particolare spesa) sia ad una paralisi dell’attività sociale.
Il rischio di stallo si verifica nelle società in cui il capitale è suddiviso in parti uguali tra due soci o in percentuali tali che possono portare, combinandosi, alla parità di voti (ad es. 25%, 25%, 30%, 20%) e nelle società in cui i soci di minoranza siano tutelati da clausole statutarie che consentono loro di bloccare decisioni a cui non sono favorevoli. Accade anche nei consigli d’amministrazione con un numero pari di consiglieri.
Nel caso di blocco decisionale, si può arrivare allo scioglimento della società: gli art. 2272 c.c. per la Spa e 2484 per la Srl prevedono infatti che la società si scioglie, tra gli altri casi, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Uno stallo delle decisioni che abbia come conseguenza l’interruzione dell’attività sociale costituisce proprio l’ipotesi dell’articolo citato.
Per evitare il verificarsi di questa ipotesi, sono stati elaborati alcuni rimedi.
Meccanismi anti parità
Il primo e più immediato è quello di evitare la parità: tra soci può avvenire assegnando le quote in modo tale che possa sempre formarsi una maggioranza; pertanto, che un socio o un raggruppamento di soci possa raggiungere almeno il 51% del capitale rappresentato. Per il consiglio d’amministrazione la parità si può evitare nominando un numero dispari di membri o affidando al presidente, in caso di numero pari di consiglieri, il voto determinante.
Nelle Spa è possibile evitare la parità dei voti tra soci anche emettendo azioni senza voto o a voto limitato a particolari materie o, viceversa, a voto plurimo.
La possibilità di prevedere quote speciali è contemplata anche per le piccole e medie imprese in forma di SRL: possono essere anche in questo caso quote prive di voto o a voto limitato a particolari materie o quote con voto più che proporzionale rispetto alla quota posseduta.
Clausole anti stallo
Le clausole anti stallo derivano dalla prassi internazionale e tendono frequentemente ad adottare una terminologia più economica che giuridica.
Si tratta di clausole che possono essere inserite nello statuto o nei patti parasociali. Bisogna tenere conto che il loro effetto è diverso a seconda di dove vengono inserite: se sono nello statuto, hanno efficacia illimitata nel tempo e nei confronti di tutti i soci, anche futuri; se inserite nei patti parasociali, avranno una durata temporale limitata e non saranno opponibili a futuri soci entranti, che non hanno sottoscritto il patto parasociale.
Variazione della compagine sociale
La clausola di trascinamento o drag along prevede, nel caso di vendita delle quote da parte dei soci di maggioranza, che questi “trascinino” con sé anche le partecipazioni di minoranza e quindi portino alla vendita anche le quote dei soci di minoranza. Questa clausola ha la funzione di rendere appetibili le quote della maggioranza sul mercato, dato che garantiscono all’acquirente di non ritrovarsi poi con soci potenzialmente ostili.
La clausola può viceversa prevedere il diritto dei soci di minoranza di collocare le proprie azioni presso l’acquirente, e quindi di “farsi trascinare” nella vendita. In tal caso la clausola è a tutela della minoranza, che non è costretta a subire un socio non gradito.
Ci sono le clausole che prevedono il trasferimento tra soci della partecipazione societaria, dette buy-sell provisions. Esse prevedono che il socio che crea la situazione di stallo sia chiamato o a cedere le proprie quote all’altro socio o viceversa ad acquistare la partecipazione societaria dell’altro socio. Si tratta quindi di quelle che sono chiamate opzioni put e opzioni call, vale a dire opzioni di vendita e di acquisto delle quote.
Tra queste clausole, è di utilizzo sempre più frequente la cosiddetta roulette russa: nel caso di stallo, ciascun socio può presentare l’offerta di acquisto ad un prezzo prestabilito della partecipazione dell’altro socio; quest’ultimo potrà scegliere tra vendere la propria quota a quelle condizioni o comperare la quota del socio alle medesime condizioni.
Le clausole sin qui elencate comportano una variazione della compagine sociale, dato che comportano l’uscita di uno dei soci.
Integrità della compagine sociale
Vi sono anche sistemi che, viceversa, non intaccano la compagine sociale.
Ad esempio è possibile prevedere che, in caso di stallo, le parti possano prendere un periodo di riflessione durante il quale cercare un accordo; durante il periodo di riflessione le prerogative dei soci vengono affidate ad una figura terza e imparziale.
Oppure si può prevedere di intestare fiduciariamente una partecipazione minoritaria ad un terzo, che possa determinare di volta in volta la maggioranza esercitando il proprio diritto di voto nell’interesse della società.
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