Pillole – Chi giudica le controversie dei contratti internazionali: previsioni di legge e possibili scelte

Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti. 

Oggi vi parliamo delle controversie riguardanti i contratti internazionali.

I contratti internazionali sono caratterizzati dall’avere collegamenti con diversi ordinamenti giuridici nazionali, riguardo ad elementi quali:

  • nazionalità delle parti;

  • luogo di conclusione del contratto;

  • luogo di esecuzione del contratto;

  • luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto;

  • valuta di pagamento.

È opportuno che le parti disciplinino questi contratti con particolare attenzione, soprattutto in materia di:

• legge regolatrice del contatto

• autorità competente per la risoluzione delle controversie

• lingua vincolante del contratto

Ci concentriamo sulla risoluzione delle controversie.

La disciplina principale è dettata dal Regolamento (UE) 1215/2012, che si applica uniformemente in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

La nostra legge 218/1995 ne estende i principi anche in caso di controversie che coinvolgano Paesi extra UE.

La regola generale prevede che le persone siano convenute davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui esse hanno il domicilio, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

La norma si applica alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

Una persona può essere convenuta in uno Stato diverso da quello del domicilio, in materia di contratti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Si intende che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio sia:

  • per la compravendita, il luogo di consegna dei beni;
  • per la prestazione di servizi, il luogo di resa di detti servizi

Il Regolamento consente alle parti di stabilire concordemente di affidare le controversie ad un’autorità giudiziaria stabilita in uno Stato diverso da quelli previsti.

L’accordo deve avvenire per iscritto o essere provato per iscritto o in una forma ammessa dagli usi del commercio internazionale.

Le Parti hanno anche la possibilità di stabilire in contratto che la risoluzione delle controversie sia affidata ad arbitri.

Sono state create diverse camere arbitrali internazionali da parte di svariate organizzazioni in numerose città per supportare simili scelte: tra le più autorevoli, tribunale arbitrale della Camera di Commercio Internazionale.

Per il caso di contratti conclusi da consumatori:

  • il consumatore può citare in giudizio l’altra parte del contratto sia nello Stato in cui è domiciliata questa parte, sia nello Stato in cui il consumatore ha il suo domicilio;

  • Il consumatore può essere citato in giudizio solo nello Stato in cui esso stesso è domiciliato.

Le possibilità di deroga sono limitate: le parti di un contratto
con il consumatore possono stabilire che la controversia sia giudicata da un’autorità diversa se l’accordo in materia:

  • è successivo al sorgere della controversia;

  • permette al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle previste dalle norme citate;

  • se consumatore e controparte sono domiciliati nello stesso Stato, prevede che l’autorità giudiziaria sia quella di questo stesso Stato.

Foto di Jack Stapleton.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. 

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