Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti.
Oggi vi parliamo dei marchi d’impresa.
Il marchio è un segno che identifica e distingue i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di qualunque altra.
Possono essere marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese: parole, disegni, lettere, cifre, colori, suoni, forma del prodotto o confezione
Si possono distinguere in:
Denominativo – fatto di parole
Figurativo – fatto di figure o figure e parole
Di forma – fatto da una forma tridimensionale di prodotto o imballaggi
Sonoro – fatto di un suono
Di movimento – fatto di animazione degli elementi
Multimediale – fatto di immagini e suono
Olografico – fatto da elementi con caratteristiche olografiche
I segni in questione, per essere riconosciuti come marchi, devono avere le caratteristiche di:
Novità – non devono esistere segni identici o simili e confondibili già in uso per prodotti o servizi uguali o affini.
Liceità – non devono violare la legge o essere contrari all’ordine pubblico o al buon costume o idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi che contraddistinguono.
Capacità distintiva – devono essere capaci di far distinguere il prodotto o il servizio da quelli forniti da altri, non possono essere segni d’uso comune o denominazioni generiche di prodotti o servizi o loro descrizioni.
Il marchio può essere registrato da una persona fisica, una persona giuridica, da associazioni ed enti, anche congiuntamente.
Il titolare del marchio ha il diritto esclusivo di sua utilizzazione.
Il titolare può altresì vietare ai terzi di usare:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico;
- un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio goda di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Può essere registrato:
- in Italia o in altri singoli Paesi
- a livello comunitario
Nel primo caso la registrazione garantisce protezione nelle singole nazioni, nel secondo caso in tutto il territorio degli Stati Membri dell’UE.
Il marchio viene registrato per classi (categorie) di prodotto o servizio corrispondenti ai tipi di prodotti e servizi a cui si riferisce; la classificazione a cui si fa generalmente riferimento è la Classificazione di Nizza. La registrazione può avvenire per più classi di prodotto o servizi.
La registrazione italiana e europea vale per un periodo di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata di volta in volta per ulteriori periodi di dieci anni.
Foto di Francesco Bianco.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattateci all’indirizzo studioATtommasinimartinelli.it.
È consentita la diffusione parziale purché ne sia citata la fonte.