Pillole – La legge del contratto internazionale

Pillole: le informazioni essenziali su un argomento di diritto, per punti. 

Oggi vi parliamo della legge del contratto internazionale.

I contratti internazionali sono caratterizzati dall’avere collegamenti con diversi ordinamenti giuridici nazionali, riguardo ad elementi quali:

  • nazionalità delle parti;

  • luogo di conclusione del contratto;

  • luogo di esecuzione del contratto;

  • luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto;

  • valuta di pagamento.

Date le sue caratteristiche di transnazionalità e di collegamento con diversi Paesi, non è immediato individuare quale sia la legge che lo regola.

Per questo sono dettate apposite norme.

l testo cardine è il Regolamento (CE) n. 593/2008, che si applica uniformemente in tutti i territori dell’Unione Europea.

La nostra legge n. 218/1995 ne estende l’applicabilità a tutte le obbligazioni contrattuali, anche con parti aventi sede fuori dal territorio dell’Unione.

Il primo criterio di individuazione è la scelta delle parti del contratto: esse possono scegliere liberamente quale legge vogliono che disciplini il loro accordo – o anche solo parte di esso.

Non è necessario che sia una legge che ha dei collegamenti con la sede delle parti o il luogo di esecuzione delle prestazioni.

Se le parti non scelgono la legge applicabile, il Regolamento stabilisce il criterio per individuare quale sia.

Alcuni esempi:

  • per la vendita, la legge del paese di residenza del venditore;

  • per la prestazione di servizi, la legge del paese di residenza del prestatore di servizi;

  • per i contratti riguardanti diritti reali su immobili o locazioni, la legge del paese in cui è situato l’immobile;

  • per il franchising, la legge del paese di residenza dell’affiliato; 
  • per la distribuzione, la legge del paese di residenza del distributore;
     

Nel caso invece il contratto non rientri tra i tipi previsti dal regolamento o ne riunisca più d’uno, esso sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica (generalmente quella non monetaria) ha la residenza abituale.

Se tuttavia risulta che il contratto abbia collegamenti più stretti con un paese diverso da quello individuato dai criteri già visti, allora si applicherà la legge di questo paese.

Se la legge applicabile non può essere determinata coi criteri già visti, si applica la legge del paese con cui presenta il collegamento più stretto.

Riguardo ai contratti coi consumatori, il criterio cambia rispetto a quelli già visti: esso è disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.

È lasciata alla parti parziale autonomia di scelta della legge applicabile, ma in questo caso al consumatore si applicheranno comunque le regole inderogabili della legge del paese di sua residenza.

È sempre consigliabile scegliere con consapevolezza la legge che si vuole applicare al proprio contratto, tenendo conto delle caratteristiche dell’accordo e delle esigenze delle parti.

Dove la legge non venga scelta ma si applichi quella individuata dal Regolamento, è opportuno tenere conto di quanto questa legge prevede per valutare correttamente come incida sul contratto stipulato.

Foto di Chuttersnap.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. 

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