Gli Incoterms®: cosa indicano davvero

Gli Incoterms® sono spesso usati nei contratti di compravendita per stabilire il luogo di resa delle merci, senza completa consapevolezza degli obblighi che comportano per ciascuna parte. Ripercorriamoli assieme.

Cosa sono

Le regole Incoterms® sono dei termini di commercio elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per agevolare gli accordi tra venditore e compratore rispetto al luogo di consegna delle merci e ai diritti e obblighi che vi sono connessi.

Vengono aggiornati nel tempo e ad ogni aggiornamento è affiancato l’anno di edizione. L’ultima versione è datata 2020 e dunque i nuovi termini sono denominati Incoterms® 2020.

Sono regole convenzionali, pertanto è facoltà delle parti utilizzarle o meno in un contratto.

Questo comporta anche che le parti possano scegliere quale versione adottare, ad esempio la precedente all’ultima elaborata, datata 2010. Per questo è sempre opportuno indicare in contratto l’anno della versione a cui si fa riferimento.

L’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Definisce poi beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Sono, invece, considerati beni paesaggistici, i beni e le aree espressamente previste dalla legge, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché gli altri beni individuati dalla legge.
Il novero di tali beni, ulteriormente specificati dal Codice citato, è dunque ampio, anche in considerazione della ricchezza del nostro territorio e delle testimonianze storiche e artistiche che vi sono presenti.

A cosa servono

Gli Incoterms® sono definiti termini di resa.

Ciascuno di essi descrive:

–      Il luogo e il momento in cui avviene la consegna delle merci, vale a dire l’aspetto più noto di queste regole;

Individuare questo luogo e momento significa anche individuare quando e dove il rischio per il perimento o deterioramento della merce passa dal venditore al compratore;

Ma ciascun termine Incoterms® descrive anche:

–      le obbligazioni che venditore e compratore assumono, in relazione alla consegna, come ad esempio: chi gestisce il trasporto delle merci, chi è eventualmente tenuto a stipulare un’assicurazione, chi è tenuto ad occuparsi di sdoganamento, quali comunicazioni ciascuna parte deve fornire all’altra;

–      le spese che ciascuna parte deve sostenere in relazione alla consegna.

Ogni regola Incoterms® pertanto disciplina in maniera dettagliata i diversi aspetti della consegna delle merci. Dunque inserirli in un contratto comporta che le parti si impegnino a rispettare l’insieme di obbligazioni che la regola Incoterms® scelta prevede. Comporta anche che non sia necessario disciplinare nel contratto gli aspetti che il termine scelto porta con già sé.

Cosa non prevedono

È comunque necessario prevedere un contratto, perché gli Incoterms® non possono disciplinare da soli il rapporto: non dicono nulla sul tipo di merce, sul prezzo, sui rimedi per inadempimento, sulla legge applicabile, ecc.

È molto importante avere a mente anche che gli Incoterms® non disciplinano il trasferimento di proprietà dei beni dal venditore al compratore, che rimane da individuare autonomamente rispetto al momento della consegna delle merci: o secondo la legge applicabile o prevedendo apposita clausola nel contratto.

Come inserirli nel contratto

La stessa ICC suggerisce come inserire gli Incoterms® nel contratto:

Regola Incoterms® scelta – luogo convenuto per la consegna – Incoterms®2020.

Ad es: CIF Rotterdam Incoterms®2020; DPU via Roma 143, Novara Incoterms®2020

Visto che la consegna nel luogo stabilito determina il passaggio dei rischi dal venditore al compratore, è essenziale che tale luogo sia individuato chiaramente.

In alcune regole Incoterms® può bastare ad esempio l’individuazione del porto, in alcuni altri è necessario un maggior dettaglio, pertanto l’indirizzo esatto di consegna o la banchina portuale di consegna. Si deve porre attenzione quindi al dettaglio richiesto dalla regola Incoterms® scelta in modo da essere precisi. Se infatti il luogo non viene indicato chiaramente, sarà difficile stabilire quale sia davvero la sede e il momento esatto del passaggio dei rischi, incertezza che può sfociare in una disputa.

Regole dedicate al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

Alcuni termini Incoterms® sono dedicati al solo trasporto marittimo o per vie d’acqua. Prevedono che il venditore carichi la merce a bordo di una nave in un porto o che la metta lungo bordo della nave nel porto.

Si tratta dei termini FAS, FOB, CFR e CIF, il cui nome per esteso già individua chiaramente come essi siano dedicati a questo particolare tipo di trasporto.

È importante avere chiaro che essi si riferiscono ai trasporti via acqua in modo da applicarli correttamente e, viceversa, essere consapevoli che non è opportuno utilizzarli per il trasporto via terra. Utilizzare infatti questi termini per un trasporto via terra rischia di creare confusione nell’individuazione del luogo di consegna – e di conseguenza sul luogo e tempo del passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

Tutti gli altri termini possono invece essere utilizzati per qualsiasi tipo di trasporto, quindi anche per quello marittimo.

Foto di Dominik Luckman.
Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. 

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